I conviventi che registrano il loro rapporto acquisiscono automaticamente alcuni diritti e doveri che fino al 2016 erano riconosciuti alle sole coppie sposate. Chi non ha fatto alcuna dichiarazione al comune, invece, per ottenere il riconoscimento di tali diritti dovrà dare prova con altri mezzi del proprio legame con il partner.
E se la convivenza è iniziata prima, ma la registrazione viene fatta dopo?
Si può comunque provare che è iniziata in data diversa rispetto alle dichiarazioni all’anagrafe.
Buonasera io ho una figlia minorenne avuta con il padre della bambina, lui ha sempre avuto un ‘altra residenza ed io ho sempre vissuto nella mia casa avendo residenza con mia figlia, mi da 300 euro al mese, dovra’ continuare a darmele anche ora che non stiamo piu insieme?premetto che io non lavoro.
Gentile signora
i genitori sono sempre tenuti entrambi a provvedere al mantenimento dei propri figli, indipendentemente dal fatto che siano sposati o meno, che la loro relazione sia finita ed abbiano cessato la loro convivenza o, addirittura, che non abbiano mai convissuto.
Venendo al suo specifico caso, il padre della bambina dovrà continuare come già fatto in passato a provvedere al suo mantenimento.
Per comprendere però se la somma di € 300,00 possa considerarsi congrua sarebbe necessario valutare alcuni elementi, quali:
– situazione economica del padre
– situazione economica della madre
– il tempo di permanenza della bambina con ciascuno di voi
– età e specifiche necessità della bambina (ad esempio i figli adolescenti sono economicamente più impegnativi dei bambini più piccoli)
Aggiungo che di regola i Tribunali fissano l’obbligo a carico del genitore non convivente con i figli l’obbligo di versare all’altro un assegno mensile di importo fisso per fare fronte alle necessità per così dire prevedibili e ricorrenti dei bambini, oltre al 50% delle spese straordinarie che, proprio come dice la parola, non sono prevedibili e possono presentarsi in via meramente eventuale o sporadica (ad esempio le spese per l’apparecchio per i denti).
Non solo, il Tribunale oltre a regolare l’aspetto economico regola anche le modalità di affidamento dei bambini, ossia tempi e modi di permanenza e di frequentazione con i loro genitori (con quale genitore vivono, quando vedono l’altro e se pernottano o meno presso di lui e quando).
Non esiti a contattarci se ritenesse utili ulteriori chiarimenti.
Cordialmente
avv. Annachiara Barocco
Buonasera, sono convivente con la mia compagna da due anni e mezzo. Lei e` reduce da un precedente matrimonio e successivi separazione e divorzio. Da questo precedente matrimonio ha avuto due figli, l`ex marito, su obbligo del Tribunale, le concede un assegno mensile per il mantenimento dei figli e per l`affitto di casa, ma non per il mantenimento dell`ex moglie, che a suo tempo non chiese. Abitiamo in un appartamento che io ho preso in locazione ed ovviamente pago l`affitto regolarmente. Io e la mia compagna non abbiamo firmato nessun documento od impegno reciproco, ne` siamo residenti nella casa presa in affitto. Se dovessimo separarci, in considerazione che la mia compagna non lavora, non ha redditi ma gode fortunatamente di buona salute, ha nei miei confronti diritti economici? Io ovviamente sono percettore di redditi. Grazie per la risposta.
Buona sera Alfredo
la legge non prevede l’obbligo di pagare alcun assegno di mantenimento a favore dell’ex convivente. Tale obbligo può eventualmente essere stabilito dal Tribunale solo se ricorrono specifiche circostanze e, soprattutto, solo se la coppia si è sposata. Pertanto, se lei e la sua compagna vi lasciaste, non potrebbe pretendere da lei alcun assegno di mantenimento. Se però aveste dei figli, e questi rimanessero a vivere con la madre, come avviene nella maggior parte dei casi, allora lei sarebbe tenuto a versarle un assegno per i minori. Può approfondire l’argomento leggendo il nostro blog: https://avvocatopersonale.it/avvocato-voglio-il-mantenimento-dal-mio-ex-compagno-convivente/
Cordialmente
avv. Annachiara Barocco