Con il Decreto Legge 137/2020, cosiddetto Decreto Ristori, fino al prossimo 31 gennaio le separazioni e i divorzi consensuali potranno farsi senza l’udienza davanti al Giudice.
- il deposito del ricorso di separazione o divorzio da parte dell’avvocato (o degli avvocati, nel caso i coniugi si siano rivolti ciascuno al proprio legale)
- il deposito, almeno 15 giorni prima della data di udienza fissata dal Tribunale, di una dichiarazione sottoscritta dai coniugi che attesta:
- che sono entrambi consapevoli che avrebbero diritto ad essere sentiti personalmente dal Giudice in udienza (in presenza o da remoto) e di voler liberamente rinunciarci
- che confermano le condizioni di separazione (o di divorzio) riportare nell’atto depositato dal loro avvocato
- nel caso di divorzio, che non intendono riconciliarsi.
In verità già da tempo alcuni Tribunali hanno iniziato a celebrare i procedimenti di diritto di famiglia che sono consensuali in via cartolare (e cioè con il solo deposito di atti scritti), per evitare il più possibile l’accesso ai Palazzi di Giustizia, comprendendo in questi non solo le separazioni e i divorzi, ma anche i procedimenti fra coppie non sposate per la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli.
Va segnalato che questa procedura “agevolata” non consente di procedere contestualmente ad eventuali trasferimenti immobiliari tra coniugi. In questo caso, dunque, sarà necessario:
- rivolgersi al notaio, oppure,
- presenziare personalmente all’udienza per firmare il verbale davanti al giudice che “sostituisce” il rogito notarile
La differenza tra procedimenti consensuali e contenzioni è spiegata qui: https://avvocatopersonale.it/faq-lavvocato-risponde/faq-divorzio-e-separazione/
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