La Cassazione, in nome del “principio di autoresponsabilità” ha recentemente stabilito che:
  • di regola il figlio, quando diventa maggiorenne, perde il diritto ad essere ancora mantenuto dai genitori;
  • il figlio maggiorenne conserva il diritto al mantenimento dopo i 18 anni solo se dimostra che ricorrono circostanze che spiegano e giustificano la mancanza di redditi propri.

Tali circostanze si possono rinvenire, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

a) capacità personali minorate o comunque per così dire fragili;
b) proseguimento degli studi con diligenza con dimostrazione, quindi, di effettivo impegno ed adeguati risultati;
c) conclusione degli studi da poco e dimostrazione di adeguato impegno nella ricerca di un lavoro;
d) mancanza di un lavoro che sia per così dire “incolpevole”, e cioè che perdura nonostante l’effettiva ricerca di un’occupazione qualsiasi, anche non confacente alla specifica preparazione professionale del figlio e alle sue ambizioni.
Ovviamente, maggiore è l’età del figlio che chiede il mantenimento, tanto più dovrà essere rigorosa e puntuale la prova riguardo alle scelte di vita che ha operate fino a quel momento ed all’impegno impiegato prima negli studi e poi nella ricerca di una posizione lavorativa.
L’obbligo di mantenimento del figlio cessa con la maggiore età, raggiunta la quale si presume l’idoneità al reddito. Successivamente tale obbligo sussiste solo ove stabilito dal giudice se il richiedente avrà provato, non solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro
Cass. civ. Sez. I, 14 agosto 2020, n. 1718