I genitori sono tenuti entrambi a mantenere, istruire, educare e assistere i figli – in proporzione alle rispettive sostanze e capacità – fin dalla loro nascita.
Purtroppo, però, non è infrequente che uno dei due si disinteressi delle necessità dei figli e lasci che sia l’altro a farsene interamente carico.
In questi casi:
- il giudice chiamato a decidere sulle modalità di affidamento del figlio può valutare negativamente la condotta del genitore inadempiente e, quindi, disporre l’affido esclusivo all’altro genitore che si occupa di lui da solo;
- il genitore inadempiente commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, inoltre
- “Il genitore che ha provveduto da solo fin dalla nascita del figlio al suo mantenimento, può esercitare azione di regresso verso il genitore inadempiente per il recupero della quota di questi” Cass. civ. Sez. VI – 1, 19 giugno 2019, n. 16404
Il genitore che ha provveduto da solo alle spese di mantenimento del figlio, infatti, può agire in giudizio nei confronti dell’altro genitore inadempiente per recuperare la sua quota di queste, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare, dall’art. 148 c.c. (richiamato dall’art. 261 c.c., entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente al D.Lgs. n. 154 del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014), che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro (cfr. Cass. n. 15063 del 2000; Cass. n. 10124 del 2004).
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