Nei procedimenti di famiglia entrambe le parti devono esibire la documentazione necessaria a permettere al Giudice di valutare le rispettive situazioni economiche.
E’ in base al confronto dei redditi di uno e dell’altra, infatti, che il Giudice stabilisce:
- se un coniuge ha diritto ad un assegno di mantenimento dall’altro
- l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli (per questo vanno valutati anche l’assegnazione della residenza familiare e i tempi di permanenza del minore con uno e con l’altro genitore, per approfondire scarica il nostro manuale qui – > https://avvocatopersonale.it/portfolio/manuale-divorzio/)
Se un coniuge rifiuta di fornire al Tribunale gli elementi utili a valutare la sua situazione economica non “paralizza” il procedimento, ma legittima il Giudice a basare la propria decisione su mere presunzioni.
Questo significa che i redditi del coniuge che tiene una condotta processualmente sleale non verranno accertati in base a elementi oggettivi, ma in base a “indizi” e, soprattutto, in ragione dell’ovvia considerazione che se non vuole collaborare è perché ha qualcosa da nascondere …
“È legittimo l’accertamento presuntivo dei redditi in sede di CTU (consulenza tecnica disposta d’ufficio dal Tribunale) se l’ex coniuge non deposita (in violazione dell’obbligo di collaborazione sancito dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma, 9) la richiesta documentazione fiscale“
Cass. civ. Sez. VI – 1, 11 giugno 2020, n. 11183
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