L’assegno di divorzio corrisposto una tantum – e cioè in unica soluzione – e non in forma di assegni mensili non è deducibile dal reddito

Cass. civ. Sez. V, 12 novembre 2019, n. 29178

In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il D.P.R. n. 597 del 1973,art.10, comma 1, lett. g), (al pari del D.P.R. n. 917 del 1986,art.10, comma 1, lett. c)) limita la deducibilità, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, solo all’assegno periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione – al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell’autorità giudiziaria