L’impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati da se’, infatti, deve dipendere da ragioni oggettive e non può essere frutto di una libera scelta del coniuge richiedente.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 ottobre 2019, n. 26594
“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e, in particolare, al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.”
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