° Nei procedimenti di separazione e divorzio se le circostanze che incidono sull’attribuzione e determinazione dell’assegno cambiano in corso di causa, tali cambiamenti devono essere presi in esame nel corso del giudizio, eventualmente anche nel grado di appello
° è solo se i cambiamenti si presentano dopo la chiusura del procedimento che per farli valere è necessario instaurare un nuovo giudizio per ottenere la revisione dei provvedimenti già in essere (ex art. 9 L. n. 898 del 1970 o ex art. 710 c.p.c.)
Cass. civ. Sez. VI – 1, 9 gennaio 2020, n. 174
L’elevato costo della vita nella città ove l’obbligato ha spostato la residenza incide sulla riduzione dell’assegno. Le circostanze nuove verificatesi in fase di appello possono essere prese in considerazione in virtù dalla regola rebus sic stantibus che governa i procedimenti di divorzio
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