• Se il giudice del divorzio riduce l’importo dell’assegno che aveva stabilito il giudice della separazione le maggiori somme ricevute in precedenza vanno restituite?
NO!
• Dopo che il Tribunale ha ridotto l’assegno le somme che erano dovute ma non sono state versate possono ancora essere pretese in pagamento ?
NO!
Cass. civ. Sez. VI – 1, 16 settembre 2019, n. 23024
“La normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione dell’assegno di mantenimento al momento della domanda deve essere contemperata con i principi d’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione”
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