Il coniuge separato o divorziato che costituisce una nuova famiglia di fatto perde il diritto all’assegno di mantenimento.
Si presume, infatti, che in una convivenza stabile e continuativa le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.
La perdita dell’assegno, però, non è automatica. Il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve:
- chiedere al Tribunale la revoca dell’assegno
- fornire al Giudice le prove che il suo / la sua ex ha costituito una nuova famiglia di fatto.
In pratica non è sufficiente dimostrare che si è creato un nuovo rapporto di coppia o che i due trascorrono le vacanze insieme e condividono la stessa casa durante i fine settimana.
E’ necessario dimostrare che si è instaurata una nuova vera e propria relazione familiare per poter “cancellare” gli ultimi “residui” della prima famiglia che era fondata sul matrimonio. Le prove possono essere le più disparate, ad esempio:
- l’esistenza di un conto corrente cointestato
- la nascita di figli dalla nuova relazione
- un certificato di residenza che attesti una convivenza duratura nella stessa casa
- un certificato che attesti la registrazione di una convivenza di fatto c.d formalizzata (quella introdotta dalla Legge Cirinnà nel 2016, ammessa per i divorziati ma non per i separati)
Proprio nel caso di una ex moglie che si era registrata con il nuovo compagno come coppia di fatto al Comune per beneficiare degli assegni familiari, la cassazione ha stabilito che:
- quando il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento costituisce una nuova famiglia, si crea una rottura con la precedente famiglia, quella matrimoniale
- tale rottura incide sul diritto all’assegno al mantenimento, facendolo venire meno (Cassazione civile, Sez. I, sentenza 19 dicembre 2018 n. 32871)
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