L’emergenza sanitaria non legittima da sola la pretesa di un genitore di sospendere o modificare il diritto di visita fra i figli e l’altro genitore.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con decreto dell’11.03.2020, forse il primo emesso per decidere sull’effetto delle misure di isolamento sociale sulle visite padre-figli.

Potete leggere il decreto ed il nostro commento nel blog precedente: https://avvocatopersonale.it/diritto-di-visita-dei-figli-al-tempo-del-coronavirus/

Il Tribunale, in quello specifico caso, ha stabilito che le misure di contenimento del contagio non incidevano sulla possibilità di far proseguire le visite tra un padre e i suoi figli nei tempi e modalità già stabiliti. Gli spostamenti fra la casa di mamma e papà, infatti, rientrano in quelle “situazioni di necessità” per cui il Governo consente di uscire di casa.

E’ chiaro, però, che in queste settimane la vita di tutti noi  è molto cambiata e che non tutte le famiglie sono uguali; può dunque succedere che in alcuni casi – oggettivamente – non sia più possibile rispettare i provvedimenti di affido dei figli senza compromettere la loro sicurezza.

Nelle prossime settimane, dunque, ad avvocati e giudici spetterà il difficile compito di valutare caso per caso, in uno scenario del tutto nuovo e che nessuno sa quanto durerà, quali sono le scelte che meglio tutelano i bambini.

Ad esempio personalmente credo che un Giudice potrebbe accogliere una domanda di sospensione del diritto di visita:

  • se un genitore fosse particolarmente a rischio di contagio (pensiamo alle forze dell’ordine o al personale sanitario)
  • se fosse particolarmente a rischio il figlio (pensiamo al caso dei bambini che, purtroppo, sono immunodepressi)

Anche la moglie di un nostro assistito ha chiesto al Tribunale di Vicenza di modificare i provvedimenti emessi con la separazione a causa del COVID-19.

Più esattamente nel loro caso gli incontri tra la mamma e le figlie dovrebbero avvenire alla presenza di terzi che, però, da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria non sono più disponibili. La conseguenza è che la signora – oggettivamente – non può più esercitare il suo diritto di visita così come già stabilito dal Giudice.

Sarebbe stato interessante scoprire cosa avrebbe deciso il Tribunale in un caso così particolare e complesso. Il ricorso della moglie, però, è stato rigettato per questioni processuali e, pertanto, il Giudice non ha potuto pronunciarsi né sulle ragioni esposte dalla signora né su quelle che ha esposto il nostro studio per conto del marito.

Per ora, dunque, abbiamo un’unica certezza:

la modifica delle visite non può essere chiesta con ricorso cautelare d’urgenza, ma sempre e solo con gli strumenti processuali ordinari (ricorso ex art. 710, 709 o 709 ter c.p.c.) anche quando si basano su fatti epocali come la pandemia di coronavirus.

Potete scaricare qui il provvedimento del Tribunale di Vicenza del 27.03.2020: Tribunale di Vicenza decreto 27.03.2020

Se pensate che la vostra situazione potrebbe giustificare una modifica dei provvedimenti di affido dei vostri figli contattateci tramite il sito: https://avvocatopersonale.it/contatto/