La maggior parte di noi ha un solo cognome ed è quello del proprio padre. Negli ultimi anni, tuttavia, sono sempre di più i bambini che assumono il cognome della madre o di entrambi i genitori. Vediamo in base a quali regole.

Come prima cosa bisogna distinguere tra figli di coppie sposate e figli di coppie non sposate, infatti:

il figlio di coppie sposate ottiene in automatico il cognome del padre ma dal 2016, se i genitori sono d’accordo, può avere il doppio cognome, sia della mamma che del papà. In questo caso, però, il cognome del padre è sempre anteposto a quello della madre

per il figlio di genitori non sposati, invece, ci sono più “alternative”:

  • assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo, oppure
  • assume il cognome del padre se il riconoscimento è effettuato dai genitori contemporaneamente, oppure
  • assume il cognome della madre se riconosciuto solo da questa

Ma come ci si regola se il figlio inizialmente riconosciuto solo dalla madre viene in seguito riconosciuto anche dal padre? Secondo il codice civile in questo caso ci sono due alternative:

  1. può assumere i cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo e sostituendolo a quello della madre
  2. può mantenere il cognome della madre se ormai è diventato autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo a quello del padre. In questo caso il cognome del padre potrà anche essere posposto a quello della madre (per i figli di coppie sposate con il cognome di entrambi i genitori, invece, il cognome del papà precede sempre quello della madre)

In via generale, dunque, non è previsto che un figlio riconosciuto da entrambi i genitori possa portare il cognome della madre soltanto.

E’ evidente, però, che se il figlio per lungo tempo ha usato solo il cognome della madre, imporgli successivamente di vedersi aggiunto un “nuovo” cognome,  potrebbe costituire un danno alla sua identità personale. Tanto più se il padre di cui si vedrebbe imposto il cognome gli fosse del tutto estraneo. Per questo oggi è possibile chiedere al Tribunale l’autorizzazione a lasciare il cognome della mamma soltanto, anche dopo il riconoscimento da parte del padre.

Il Tribunale di Padova che ci ha dato ragione lasciando a un figlio riconosciuto da entrambi il cognome solo della mamma stabilendo che:

i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta” 

Se il tema ti interessa leggi qui https://avvocatopersonale.it/wp-content/uploads/2020/11/Tribunale-di-Padova-12.11.2020-1.pdf il testo integrale del decreto del Tribunale di Padova

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