FAQ: Divorzio e Separazione
Ecco le domande che ci fate più spesso
La fine del matrimonio è sempre un passaggio critico nella vita di una persona perché mette in discussione gli equilibri psicologici, impone la riorganizzazione delle relazioni familiari, del vissuto quotidiano, delle scelte economiche e, molto spesso, ridisegna l’esercizio del ruolo di genitore.
Tutto questo, però, non deve significare la fine della vita personale di chi l’affronta.
Vediamo quali sono le risposte alle domande più ricorrenti di chi affronta questa tempesta:
Sì, è legittimo che una persona separata possa convivere con il suo nuovo compagno, così come è legittimo che lo presenti ai propri figli. L’altro genitore potrà eventualmente opporsi solo qualora ciò comporti un comprovato pregiudizio per il minore. La cosa può però avere riflessi sull’assegnazione della casa familiare e sull’assegno di mantenimento.
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Se al momento della separazione o del divorzio si era stabilito a tuo carico l’obbligo di pagare degli assegni di mantenimento alti perché all’epoca guadagnavi molto, ma ora sei in crisi economica, oppure i tuoi redditi sono rimasti inalterati ma, ad esempio, adesso con questi stessi devi mantenere anche i figli nati dalla tua nuova relazione, potrai chiedere al Tribunale di rivedere gli obblighi a tuo carico.
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I presupposti ed i parametri dell’assegno di mantenimento nella separazione non sono esattamente quelli dell’assegno di divorzio. In via generale si può comunque affermare che chi si separa o divorzia può essere chiamato ad aiutare economicamente l’altro quando questo non è autonomo, magari perché è di età avanzata e negli anni di matrimonio, per scelta comune, non ha coltivato alcuna esperienza professionale.
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Indipendentemente dal fatto che restino uniti o che la loro unione finisca, i genitori hanno sempre l’obbligo di mantenere, crescere ed educare i propri figli. Quando uno dei due va a vivere altrove, e non può quindi provvedere a loro in modo diretto, comprandogli ciò di cui hanno bisogno o rispondendo alle loro necessità personalmente, è allora necessario che provveda in modo indiretto, versando al genitore che è rimasto a vivere con i bambini una somma mensile. L’importo dell’assegno di mantenimento è proporzionata alle rispettive risorse economiche dei genitori e dipende dai tempi di permanenza dei figli con ciascuno di loro e dalle loro necessità (è chiaro infatti che un bambino che frequenta la scuola elementare richiede meno spese di un adolescente).
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I figli di regola restano nella casa familiare con il genitore i cui impegni lavorativi e personali sono meglio conciliabili con le esigenze quotidiane dei bambini. Questa però non è l’unica soluzione, si può infatti chiedere anche l’affidamento alternato, per cui il bambino alloggia una settimana con il papà ed una settimana con la mamma, alternandosi nelle loro case.
No, nessuno può opporsi, è sufficiente che sia solo uno dei due coniugi a volersi separare dall’altro, e a voler poi divorziare, perché il Tribunale accolga la sua domanda.
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Nella separazione e nel divorzio consensuale marito e moglie condividono la scelta di dividersi e concordano anche su come chiudere i loro rapporti e riorganizzare la propria vita, per tanto si rivolgono insieme al Tribunale in sostanza chiedendo che si prenda atto della loro volontà.
Nella separazione e nel divorzio giudiziale, invece, marito e moglie sono parti contrapposte di un vero e proprio processo in cui si scontrano davanti al Giudice su vari profili, ad esempio sulla misura dell’assegno di mantenimento p sui tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori. Non dirado accade che dopo degli iniziali contrasti marito e moglie, aiutati dai loro avvocati o anche da altre figure, come quella del mediatore familiare, riescano a trovare fra loro degli accordi giusti ed equilibrati, trasformando in consensuale un procedimento che era iniziato come giudiziale.
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Se la separazione è stata consensuale per richiedere il divorzio occorrerà attendere 6 mesi dall’udienza di comparizione di marito e moglie davanti al Tribunale, se invece la separazione è stata giudiziale si dovrà attendere un anno.
La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale ma ne sospende solo alcuni effetti. E’ pensata per essere provvisoria, e cioè per durare fin tanto che la coppia non decide di riconciliarsi o di divorziare, mettendo così fine al matrimonio. Una coppia separata, quindi, è ancora sposata e marito e moglie, per definirsi “ex”, dovranno attendere il divorzio. Pertanto la cessazione del matrimonio passa attraverso due step, quello preliminare della separazione e quello definitivo del divorzio.
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Dipende da quanto è alta la conflittualità e da quante sono le questioni da affrontare (le coppie con figli o che hanno fatto investimenti comuni dovranno confrontarsi su più fronti rispetto ad altre). Inoltre il divorzio è sempre proceduto dalla separazione, che da sola non basta a mettere fine al matrimonio, ma sospende soltanto alcuni dei diritti e doveri coniugali. In certi casi, dunque, per porre fine al matrimonio potrà volerci poco più di un anno, in altri invece il procedimento di separazione e di divorzio possono richiedere alcuni anni.
Ogni matrimonio è diverso dagli altri e le variabili possibili sono tante. Parlando con chi è già passato per una crisi matrimoniale o navigando su internet, quindi, è molto difficile che tu possa trovare riposte corrette e precise alle tue domande. La posta in gioco è alta per cui la sola cosa giusta da fare è rivolgersi ad un professionista esperto che ascolti la tua specifica storia.
- atto integrale di matrimonio, si richiede presso lo Stato civile del Comune ove è stato celebrato il Matrimonio)
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione)
- modello 730, Unico e, solo in mancanza di entrambi, CUD dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi
- va inoltre allegato un contributo unificato del valore di € 43,00
- i certificati devono essere richiesti in carta libera, ai sensi dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, ad uso separazione o divorzio, sono esenti da imposta di bollo (salvo eventuali diritti di segreteria, di norma pochi centesimi di euro) ed hanno validità di mesi sei. Dopo il conferimento dell’incarico può essere il nostro studio a farne richiesta per voi presso i competenti uffici
- ovviamente si tratta dei documenti “minimi” e sarà necessario allegare tutti gli altri documenti che dovessero risultare utili a rappresentare davanti al Tribunale la specifica situazione personale delle parti
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- atto integrale di matrimonio si richiede presso lo Stato civile del Comune ove è stato celebrato il Matrimonio
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi non è possibile utilizzare l’autocertificazione
- Modello 730, Unico e, solo in mancanza di entrambi, CUD dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del coniuge che propone il ricorso
- va inoltre allegato un contributo unificato del valore di € 98,00
- i certificati devono essere richiesti in carta libera (ai sensi dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74) ad uso separazione o divorzio, sono esenti da imposta di bollo (salvo eventuali diritti di segreteria, di norma pochi centesimi di euro) ed hanno validità di mesi sei. Dopo il conferimento dell’incarico può essere il nostro studio a farne richiesta per voi presso i competenti uffici
- ovviamente si tratta dei documenti “minimi” e sarà necessario allegare tutti gli altri documenti che dovessero risultare utili a rappresentare davanti al Tribunale la specifica situazione personale del ricorrente o dell’altro coniuge
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- atto integrale di matrimonio si richiede presso lo Stato civile del Comune ove è stato celebrato il Matrimonio
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi non è possibile utilizzare l’autocertificazione
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi (Modello 730, Unico e, solo in mancanza di entrambi, CUD)
- va inoltre allegato un contributo unificato del valore di € 43,00
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Si richiede presso le cancellerie civili del Tribunale che ha deciso la separazione
- i certificati devono essere richiesti in carta libera, ai sensi dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, ad uso separazione o divorzio, sono esenti da imposta di bollo (salvo eventuali diritti di segreteria, di norma pochi centesimi di euro) ed hanno validità di mesi sei. Dopo il conferimento dell’incarico può essere il nostro studio a farne richiesta per voi presso i competenti uffici dei certificati e del decreto di omologa o della sentenza di separazione.
- ovviamente si tratta dei documenti “minimi” e sarà necessario allegare tutti gli altri documenti che dovessero risultare utili a rappresentare davanti al Tribunale la specifica situazione personale delle parti
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- atto integrale di matrimonio si richiede presso lo Stato civile del Comune ove è stato celebrato il Matrimonio
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi non è possibile utilizzare l’autocertificazione
- Modello 730, Unico e, solo in mancanza di entrambi, CUD dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del coniuge che propone il ricorso
- va inoltre allegato un contributo unificato del valore di € 98,00
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati (si richiede presso le cancellerie civili del Tribunale che ha deciso la separazione)
- i certificati devono essere richiesti in carta libera (ai sensi dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74) ad uso separazione o divorzio, sono esenti da imposta di bollo (salvo eventuali diritti di segreteria, di norma pochi centesimi di euro) ed hanno validità di mesi sei. Dopo il conferimento dell’incarico può essere il nostro studio a farne richiesta per voi presso i competenti uffici dei certificati e del decreto di omologa o della sentenza di separazione.
- ovviamente si tratta dei documenti “minimi” e sarà necessario allegare tutti gli altri documenti che dovessero risultare utili a rappresentare davanti al Tribunale la specifica situazione personale delle parti
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