È l’unione stabile tra due persone unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale (ossia che si comportano fra loro e nei confronti degli altri come se fossero sposati o legati da un’unione civile). Non ha importanza se si tratta di una coppia omosessuale o eterosessuale. L’unico requisito richiesto è che i partner non devono essere vincolati da matrimonio o unione civile – per cui non sono considerate convivenze di fatto quelle in cui uno dei conviventi sia separato dal coniuge ma non divorziato – né da rapporti di parentela fra loro.
Salve, vorrei chiederLe qualche informazione in merito alla convivenza tra due persone dello stesso sesso. Io convivo con la mia compagna da diversi anni presso l’abitazione da me acquistata. Consultando il sito web del mio comune (Prato) ho notato che risultiamo nello stesso nucleo familiare e, verificando, anche nello stato di famiglia. Non abbiamo però mai stipulato nessun contratto o roba simile. In questo caso, ai fini per esempio della dichiarazione ISEE devo tener conto anche del suo reddito? Anche per esempio per l’indicazione della fascia di reddito per l’acquisto di medicine ecc..
Grazie in anticipo per la risposta
Valentina
Gentile Valentina
bastano le risultanze anagrafiche a rendere automaticamente applicabili le “norme di base” comuni a tutte le convivenze (ad es. il reciproco diritto di visita e assistenza in caso di malattia o ricovero).
Il contratto di convivenza non è dunque obbligatorio, ma solo facoltativo. Tendenzialmente lo stipulano solo le coppie che decidono di applicare al loro rapporto il regime della comunione legale dei beni (cfr. il BLOG https://avvocatopersonale.it/meglio-scegliere-la-comunione-o-la-separazione-dei-beni/) o di fissare nero su bianco le modalità di contribuzione di ciascun partner alle necessità comuni.
Venendo alla sua domanda – con o senza contratto – le coppie conviventi sono assimilate alle coppie sposate ai fini ISEE, così come ai fini dell’assegnazione dei alloggi di edilizia popolare.
Non esiti a contattarci per ulteriori chiarimenti
Cordialmente
avv. Annachiara Barocco
Buongiorno,
potrebbe gentilmente darmi i riferimenti di legge riguardo a questa affermazione “le coppie conviventi sono assimilate alle coppie sposate ai fini ISEE” e confermarmi che questo valga in tutti i casi e le tipologie di isee? grazie
Gentile Claudia
qui di seguito il riferimento normativo che ha chiesto: D.P.C.M. 159/2013.
Confermo che in tutte le occasioni in cui la situazione economica va calcolata comprendendo la situazione del coniuge, qualora questo non vi sia, oppure non sia più convivente, va compresa la situazione dell’eventuale partner convivente.
Cordialmente
avv.ta Annachiara Barocco