La revisione “in ogni tempo” del contributo del mantenimento per i figli presuppone i fatti sopravvenuti. La decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.

Cass. civ. Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 283

Cosa significa? Vediamolo:

  • la revisione dell’assegno di mantenimento presuppone che, rispetto a quando fu stabilito dal giudice, siano sopravvenuti fatti nuovi che giustifichino la sua modifica, in aumento o in diminuzione
  • il provvedimento con cui il Giudice aumenta o riduce l’assegno non decorre da quando si sono verificati questi nuovi fatti, ma da quando la parte interessata alla modifica ne ha fatto domanda.

Ciò significa che se una circostanza che giustifica la modifica dell’assegno si è verificata nel 2010, ma si aspetta fino al 2020 per sottoporla alla valutazione del giudice, la modifica che questo andrà ad emettere avrà efficacia dal 2020, e non dal 2010.