Se l’ex coniuge si risposa perde automaticamente il diritto all’assegno di divorzio (che è cosa diversa dall’assegno di mantenimento per i figli).

Dal giorno delle nozze, infatti, il nuovo coniuge assume tutti i doveri di solidarietà morale ed economica tipici del matrimonio, sostituendosi definitivamente al primo marito.  E’ però evidente che chi ha una stabile relazione con un nuovo compagno, anche senza risposarsi, ha di fatto creato una nuova famiglia. Pertanto, in termini di solidarietà famigliare, il nuovo compagno di vita si è sostituito all’ormai ex marito.

I Tribunali, dunque, giustamente ormai da tempo dichiarano la decadenza dell’assegno di divorzio anche per chi, pur senza celebrare le seconde nozze, vive insieme al nuovo compagno come se fossero moglie e marito. Di conseguenza, proprio per evitare di perdere l’assegno divorzile, molte nuove coppie scelgono di non coabitare, perlomeno non continuamente, e di mantenere formalmente le rispettive residenze in case separate.

La  questione non è sfuggita ai giudici che hanno “rimediato” così:

  • La mancanza di coabitazione con il nuovo compagno non esclude un progetto di vita comune. Le ragioni sottese alla scelta della non coabitazione (in alcuni casi assente anche nelle coppie coniugate) possono essere molteplici, non ultima quella volta a tentare di non perdere l’assegno divorzile (Tribunale di Parma sentenza n. 689/2020)
  • Ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore della coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato (Cass. civ. sez. III, 13.04.2018, n. 9178)

Quanto sopra vale per il caso in cui ad essersi fatto una nuova famiglia sia l’ex coniuge beneficiario dell’assegno, in genere la moglie. Che succede, invece, quando a risposarsi o a vivere stabilmente un altro rapporto è l’ex coniuge che è obbligato al pagamento dell’assegno? In questo caso il dovere di pagare l’assegno divorzile all’ex non decade automaticamente.

Equilibrio tra i diritti della prima e della seconda famiglia:

Chi si crea una nuova famiglia e deve pagare l’assegno divorzile all’ex non può quindi ridurre o sospendere di propria iniziativa i pagamenti. La sua scelta di avere una nuova compagna e magari altri figli, infatti, non cancella i diritti dei figli di primo letto ed a certe condizioni non cancella nemmeno i diritti della ex moglie. Piuttosto la situazione complessiva va rivalutata considerando:

  • situazione economica del nuovo partner o coniuge;
  • esigenze sia dei figli di primo letto che dei figli nati dalla nuova relazione
  • eventuali modifiche della situazione personale ed economica dell’ex coniuge

Infatti:

  • l’arrivo della nuova partner o moglie non comporta necessariamente un aumento di spese per il marito che deve pagare l’assegno divorzile alla sua ex. Ad esempio, nel fortunato caso si trattasse di persona benestante, non ci sarebbero i presupposti per ridurre o eliminazione l’assegno a favore della prima moglie.
  • non esistono figli di “serie A” e figli di “serie B” e le necessità dei nuovi nati possono incidere sulla misura dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli di primo letto, eventualmente giustificandone la riduzione.

Pertanto, quando il marito che è tenuto a pagare l’assegno si forma una nuova famiglia, deve trovare un accordo con l’ex moglie (che sia scritto!) o, in mancanza, deve necessariamente tornare a far valere le proprie ragioni in Tribunale che stabilirà se il mutamento della sua situazione personale giustifica l’eliminazione dell’assegno divorzile in precedenza riconosciuto alla prima moglie o, quanto meno, una sua riduzione.

Se dal tempo della separazione o divorzio la situazione tua o della tua ex è cambiata, chiamaci per valutare se c’è la possibilità che questa giustifichi la richiesta al Tribunale di eliminare o ridurre l’assegno posto a tuo carico: https://avvocatopersonale.it/contatto/