L’Italia negli ultimi anni ha registrato un vero e proprio boom di coppie miste:

  • il 13 % dei matrimoni avviene tra persone di diversa nazionalità
  • nell’85 % dei casi l’acquisto della cittadinanza italiana avviene proprio per matrimonio con un italiano

Il dato ovviamente aumenta se si guarda anche alle convivenze ed alle unioni civili.

Non solo:

  • sempre più coppie italiane, talvolta già sposate in Italia, si trasferiscono stabilmente all’estero
  • sempre più italiani si sposano all’estero con un connazionale o con un compagno straniero

E se una coppia per così dire internazionale decide di divorziare, a quale giudice deve rivolgersi: a quello del proprio paese o a quello del luogo dove ha celebrato le sue nozze? E se dopo che la relazione è finita uno dei due se ne è tornato nel proprio paese di origine, a quale Tribunale vanno rivolte le proprie richieste?

Ogni paese ha delle regole diverse sulla giurisdizione, e cioè sul potere dei suoi giudici di emettere delle decisioni vincolanti su uno specifico caso. In generale all’interno dell’Unione Europea si fa riferimento alla cittadinanza comune degli sposi oppure alla residenza abituale di uno o di entrambi, per cui se sei in una coppia internazionale potresti divorziare:

  • in un paese in cui non risiedi più, ma dove è rimasto il tuo / la tua ex
  • nel paese di cui entrambi siete cittadini, anche se nessuno dei due ci vive più
  • in un paese diverso da quello in cui ti sei sposato ma in cui uno dei due o entrambi risiedete.

Infatti il Regolamento CE n. 2201/2003 , che regola negli stati membri dell’Unione Europea la materia matrimoniale e la responsabilità genitoriale prevede che sono competenti a decidere la separazione, il divorzio e l’annullamento di un matrimonio i Tribunali dello stato membro

A) nel cui territorio si trova:

– la residenza abituale dei coniugi, o

– l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

– la residenza abituale del convenuto, o

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

– la residenza abituale del coniuge che inizia il procedimento se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

– la residenza abituale del coniuge che inizia il procedimento se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile“; (la nozione “domicile” adottata da Regno Unito e Irlanda è molto simile al nostro concetto di residenza abituale)

B) nel territorio dello stato di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi.

Pertanto la nazionalità degli sposi è tendenzialmente irrilevante per stabilire quale Tribunale è competente a decidere il loro divorzio.

Facciamo un esempio:

Andrej e Agata sono polacchi, entrambi vengono in Italia per lavoro dove si conoscono, si sposano e per alcuni anni vivono insieme. Dopo che la relazione naufraga, Andrej si trasferisce in Romania. In questo caso Andrej e Agata possono rivolgersi al giudice polacco (perché entrambi sono cittadini polacchi) oppure al giudice italiano (perché è in Italia che abitualmente risiedevano ed Agata tutt’ora ci vive) o su iniziativa di Andrej e dopo che è trascorso un anno dal suo trasferimento al giudice rumeno, visto che la sua nuova residenza abituale si trova ora in Romania.

Ovviamente, oltre alle questioni strettamente attinenti al legame matrimoniale, le famiglie internazionali che non sono più unite hanno spesso la necessità di rivolgersi ad un giudice che emetta provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale (ad esempio per regolare il diritto di visita e l’affidamento dei loro figli).

Secondo il Regolamento CE n. 2201/2003 (che dal 1 agosto 2022 verrà sostituito del Regolamento 1111/2019) è il giudice dello stato membro in cui il minore risiede abitualmente ad avere la competenza e l’autorità per decidere

  • sul suo affidamento, compreso il luogo dove collocare la sua residenza
  • sul diritto di visita del genitore non collocatario

Spesso accade che il genitore che è straniero, dopo che si è interrotta la relazione con l’altro, voglia tornare nel proprio paese di origine portando con sé i figli.

Sono 1.880 all’anno, infatti, i casi di sottrazione internazionale di minori registrati nell’Unione Europea.

Per questo, quando un genitore trasferisce all’estero i figli senza il consenso dell’altro, il Regolamento prevede che il giudice competente a decidere sul loro affido rimane quello del “primo” stato.

I giudici dello stato membro c.d. “di rifugio”, quindi, acquisiscono competenza giurisdizionale sul minore solo se:

  • il genitore a cui è stato sottratto ha in seguito accettato il trasferimento del figlio
  • il minore è rimasto nel “nuovo”stato per almeno un anno là integrandosi e il genitore a cui è stato sottratto ha fatto decorrere lo stesso tempo senza chiederne il rientro a casa

Il rientro del minore illegittimamente trasferito all’estero può essere chiesto:

a) attivando la Convenzione Aja 1980 sulla sottrazione internazionale di minori

  • se il minore è stato portato in un paese che ha sottoscritto la Convenzione ed ha meno di 16 anni
  • se non è ancora trascorso un anno dalla sua sottrazione

b) attivando la Convenzione Aja 1996 su responsabilità genitoriale, che si applica fino ai 18 anni

c) rivolgendosi al giudice del paese dove il minore aveva la sua residenza abituale, usando gli strumenti propri di quell’ordinamento (ad esempio chiedendo il rientro del minore con la domanda di separazione personale dei coniugi)

d) quando possibile attivando più “strumenti” insieme

infatti, se il rientro non fosse disposto dal Giudice competente secondo la Convenzione Aja 1980, successivamente potrebbe comunque essere disposto dal giudice competente secondo il Regolamento CE n. 2201/2003.

purtroppo

  1. rintracciare i minori trasferiti può essere difficile
  2. alcuni paesi stranieri non sono collaborativi
  3. le sottrazioni in genere sono improvvise, avvengono poco dopo che i genitori hanno deciso di separarsi

per questo è fondamentale valutare preventivamente le situazioni di rischio ed agire immediatamente.

Se pensi che anche la tua possa essere una situazione di rischio o la sottrazione è già avvenuta contattaci e ti aiuteremo

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