Il giudice competente a decidere sul minore è quello del luogo della sua abituale residenza
Il criterio esclusivo della residenza abituale del minore ai fini della individuazione del giudice competente non è derogabile, salva esplicita accettazione della diversa giurisdizione da parte di entrambi i coniugi
Cass. civ. Sez. Unite, 2 ottobre 2019, n. 24608
Ai fini della possibilità di escludere l’applicazione del criterio della residenza abituale del minore è necessaria una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, accettazione che deve essere esplicitamente e inequivocamente intervenuta alla data in cui il giudice è stato adito con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, dovendo altrimenti ritenersi non derogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore
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