Ogni caso è diverso dagli altri e va valutato come tale.

Non sempre il rientro del minore nel suo paese corrisponde al bene del bambino e, per questo, non sempre viene disposto;

nemmeno se si accerta che il suo trasferimento o trattenimento all’estero è avvenuto senza o contro il consenso di uno dei due genitori.

La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza del 24 marzo 2020, n. 4792 ha chiarito che:

  •  se si accerta che sussiste il fondato rischio che il minore nel suo paese di residenza abituale verrebbe esposto a pericoli fisici o psichici, o si troverebbe comunque in una situazione intollerabile
  •  In ogni caso bisogna tener conto dell’opinione del minore che si oppone al rientro

facendo proprie le disposizioni dell‘art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della  sottrazione internazionale dei minori.

Questa norma, infatti, prevede chiaramente che l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore:

  • qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile

  • qualora accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere