Non c’è modo di costringere un genitore a fare visita e frequentare i figli.

Questo è quanto ha da poco stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 6471 del 6 marzo 2020 sancendo che:

Il diritto-dovere di visita del figlio minore del genitore non collocatario, ferma l’infungibilità della condotta, è insuscettibile di coercibilità in via indiretta per le modalità di cui all’art. 614-bis c.p.c.

Questa è la storia:

La signora X ed il signor Y si frequentano e dalla loro relazione nasce un figlio. Il signor Y non è però convinto di essere lui il padre, per cui la madre lo porta davanti al Tribunale che accerta che il bambino è suo figlio e fissa un calendario di visite padre-figlio, come avviene normalmente in questi casi.

Il signor Y, però, non esercita il suo diritto di visita al bambino e allora la madre torna a rivolgersi al Tribunale:

questa volta la signora, per forzare il padre a frequentare il bambino, chiede ed ottiene che sia costretto a pagarle per così dire una “multa” di € 100,00 ogni volta che non si presenta agli appuntamenti con il figlio.

Il padre però non ci sta, per cui si rivolge prima alla Corte d’Appello e in fine alla Corte di Cassazione, che gli dà ragione stabilendo che:

  • non si può imporre un genitore a frequentare il figlio

  • non lo si può indirettamente forzare sanzionandolo

  • una frequentazione genitore-figlio che avvenga per forza non risponde all’interesse del minore

Ciò non significa che se un genitore non fa visita al figlio non ci siano conseguenze, infatti questo può comportare:

  • l’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore
  • la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli
  • la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando ciò pone in pericolo l’equilibrato sviluppo della personalità del minore
  • la modifica a rialzo dell’assegno di mantenimento dovuto dal genitore non collocatario

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