Tutte le crisi familiari, inevitabilmente, comportano almeno un trasloco perché, per uno o per entrambi i partner, la vita insieme all’altro è diventata intollerabile.
Infatti, se non è la moglie a raccogliere le proprie cose e andarsene, allora è il marito (o il compagno) a sbattere la porta e trasferirsi altrove.
Può accadere, per i più svariati motivi, che uno dei due si trasferisca a vivere molto lontano, anche cambiando città o regione … o addirittura cambiando stato!
Così come può accadere che, per trovare un nuovo equilibrio, i trasferimenti siano anche più d’uno (ad esempio per avvicinarsi al nuovo compagno o compagna successivamente conosciuti).
Ebbene, per chi vuole chiedere la separazione o il divorzio – nonostante i traslochi – è facile individuare qual è il tribunale a cui rivolgersi:
- è quello del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza,
- è quello del luogo di residenza o domicilio del convenuto (tecnicamente “convenuto” è chi è soggetto passivo dell’iniziativa giudiziaria che ha preso l’altro coniuge)
- N.B. nel caso delle coppie internazionali invece ci sono più alternative, leggi qui: https://avvocatopersonale.it/la-famiglia-internazionale-il-divorzio-ed-i-figli/
Quando la coppia ha avuto dei figli – e quindi al giudice chiede di decidere anche sul loro affidamento, oltre che sul vincolo matrimoniale – le cose invece possono complicarsi. Soprattutto se si tratta di coppie miste, tra persone di nazionalità diverse, perchè in tal caso non è automatico che il giudice competente per la causa matrimoniale lo sia anche per l’affidamento dei minori.
Infatti:
-
la competenza ad adottare provvedimenti in merito all’affidamento del minore spetta esclusivamente al giudice del luogo dove il bambino ha residenza abituale
- il luogo di residenza abituale del bambino potrebbe cambiare nel tempo (perché i genitori, ovviamente, nei loro trasferimenti lo portano con loro)
-
la sua residenza anagrafica potrebbe non corrispondere alla sua residenza effettiva
Poiché nel nostro ordinamento manca una definizione di residenza abituale ed effettiva del minore – che è l’unico e inderogabile criterio che ci permette di individuare il giudice “giusto” a decidere sul suo affidamento – questa va individuata in base alla normativa internazionale. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti recentemente stabilito che:
“In mancanza di una norma specifica interna occorre fare riferimento (…) al quadro legislativo europeo e convenzionale secondo il quale il foro del minore va individuato sulla base del criterio della residenza abituale (art. 8 Reg. CE 2201/2003)”
“per identificare la residenza abituale si deve avere riguardo a:
- la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dei diversi stati membri
- il luogo e le condizioni della frequenza scolastica
- le relazioni familiari e sociali del minore” (Cass. 27 novembre 2020, n. 27160, leggi qui Cassazione, 27 novembre 2020, n. 27160)
Con specifico riferimento alle coppie internazionali la Cassazione ha stabilito che:
“ per accertare quale sia lo Stato in cui ha la residenza abituale un figlio nato da genitori non che vivono in Paesi diversi, e individuare di conseguenza il giudice nazionale dotato di giurisdizione, vanno valorizzati indicatori quali:
- l’iscrizione del bambino presso l’asilo in un determinato Paese
- il godimento dell’assistenza sanitaria presso il sistema pediatrico del medesimo stato” (Cass. Sez. U., 21 dicembre 2020, n. 29171, leggi qui Cass. Sez. U. 21 dicembre 2020, n. 29171 )
Inoltre nella Giurisprudenza internazionale da tempo è assodato il concetto che:
- “poiché la determinazione della residenza abituale del minore si basa su circostanze oggettive, l’intenzione dei genitori non è di per sé decisiva al riguardo” (CG 28 giugno 2018, C-512, HR, punti 57-58)
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