Gli Assegni per il Nucleo Famigliare (ANF) dell’INPS costituiscono un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti, sia se sposati che conviventi.

Si determinano in base a:

  • il numero dei componenti della famiglia
  • il reddito complessivo dato dalla somma di quelli di ciascun familiare

secondo una tabella che varia di anno in anno e che viene erogato alternativamente a uno o all’altro genitore.

Poiché è vietato cumulare due assegni per lo stesso nucleo familiare, i genitori devono stabilire chi sarà tra loro due a chiederne la corresponsione.

Dopo la separazione a quale dei due genitori spettano?

Se la coppia divorzia e non riesce a trovare un accordo, allora gli assegni familiari spettano al genitore con cui convivono i figli, anche se è l’altro ad essere lavoratore dipendente.

Ecco un esempio:

se i figli vengono collocati presso una madre che è libera professionista, e che quindi non ha diritto alle prestazioni dell’INPS, è comunque lei ad aver diritto al pagamento degli assegni di cui è titolare l’ex marito o l’ex compagno in quanto lavoratore dipendente.

Il nucleo familiare su cui calcolare l’importo degli assegni sarà allora composto solo da:

  • il genitore presso cui sono collocati i figli
  • i figli minorenni con lui conviventi

Non si calcola più, dunque, l’altro genitore che è andato a vivere altrove.

Ecco quindi che gli assegni familiari per i figli si aggiungono al contributo di mantenimento stabilito con la separazione, salvo diversi accordi tra i genitori.

Gli importi di questi assegni possono essere consistenti, soprattutto per le famiglie con tanti figli. Pertanto è importante valutare con attenzione se convenga o meno derogare questa regola e accettare che sia il genitore non convivente a percepirli.

Attenzione:

  • ai fini degli assegni INPS si considerano parte del nucleo famigliare solo i figli minorenni
  • quelli maggiorenni, invece, non sono conteggiati. Neppure se sono ancora economicamente dipendenti dalla famiglia, ad esempio perché studiano all’università.