Nei giorni scorsi alcuni Tribunali avevano stabilito la temporanea sospensione del diritto di visita per la durata dell’emergenza sanitaria, ritenendo che la tutela della salute prevale sul diritto di visita.

In particolare il Tribunale di Bari, preso atto che l’ultimo DPCM ha vietati tutti gli spostamenti fuori comune salvo che per:

  • urgenze lavorative,
  • motivi di salute

ha deciso la sospensione delle visite ad un minore i cui genitori risiedono in comuni diversi (trovi qui il provvedimento: Tribunale di Bari, Ord. Pres. 27.03.2020).

Prima che i giudici pugliesi facessero da apripista, e altri Tribunali sposassero questa interpretazione rigorosa e restrittiva, il 1° aprile 2020 le “FAQ” del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state aggiornate precisando:

“gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro”

Tali spostamenti, comunque, dovranno avvenire:

  • scegliendo il tragitto più breve
  • nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario
  • secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Resta ovviamente da valutare – caso per caso – se ciò che è lecito è anche saggio.

Inoltre, salvo nuovi accordi tra le parti, non resterà che rivolgersi al Tribunale in tutti quei casi in cui il consueto calendario di visite non può più essere attuato come prima perché, ad esempio:

  • i Servizi Sociali presso cui si svolgevano le visite c.d. protette hanno sospeso i loro incarichi
  •  uno dei genitori, o i bambini, per specifiche ragioni sono particolarmente esposti al rischio di contagio.

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